Immagine di copertina
24/06/2026 16:02 - STUDIO CIRACI

INFORMATIVA Decreto Legislativo 7 maggio 2026 n. 96 riguardante Nuove regole sulla Trasparenza retributiva e relativi meccanismi di applicazione (aziende fino a 49 dipendenti)

 

                                                                                                                 

INFORMATIVA Decreto Legislativo 7 maggio 2026 n. 96 (aziende fino a 49 dipendenti)

 

Di seguito, si riporta informativa riguardante il Decreto Legislativo 7 maggio 2026 n. 96 riguardante Nuove regole sulla Trasparenza retributiva e relativi meccanismi di applicazione.

 

Così come previsto dal decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, le aziende con 49 o meno dipendenti sono soggette agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo sopra menzionato. Sono obbligate anche al rispetto dell'articolo 7 solo successivamente alla pubblicazione di uno o più decreti attuativi da parte del Ministero del Lavoro.

Articolo 5

Con specifico riferimento all'articolo 5, deve evidenziarsi che le imprese con meno di cinquanta dipendenti sono pienamente assoggettate agli obblighi previsti per la fase preassuntiva e di selezione del personale.

La disposizione impone, infatti, che ai candidati siano fornite indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva attribuibile alla posizione, determinate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, nonché sulle pertinenti previsioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Tali informazioni devono essere rese conoscibili già negli avvisi o nei bandi con cui vengono pubblicizzate le opportunità di lavoro.

L'articolo 5 vieta inoltre al datore di lavoro di richiedere, direttamente o indirettamente, informazioni sulle retribuzioni percepite dal candidato negli attuali o precedenti rapporti di lavoro e impone che le procedure di selezione e assunzione siano condotte secondo criteri non discriminatori, con avvisi redatti in termini neutri sotto il profilo del genere.

Ne consegue che anche le aziende di minori dimensioni sono tenute a conformare la fase di accesso al lavoro ai principi di trasparenza, neutralità e parità retributiva ,non essendo previsto, per tali obblighi, alcun esonero collegato alla soglia occupazionale.

Articolo 6

Con specifico riferimento all'articolo 6, comma 1, i datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, elaborati sulla base dell'articolo 4, nonché quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori.

Al comma 2 del medesimo articolo 6, l'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e i relativi criteri di determinazione.

Per i datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale applicato, nonché dagli eventuali accordi aziendali.

Il comma 3 stabilisce che i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non sono tenuti a rendere disponibili i criteri di progressione economica.

Articolo 7

Infine, con riferimento all'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Il diritto di cui al presente comma non può essere esercitato più di una volta all'anno.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, l'applicazione di tale disposizione è subordinata all'emanazione dei previsti decreti attuativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definiranno modalità operative, termini e procedure di esercizio del diritto.

Articolo 8

Con riferimento all'articolo 8, tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 sono fornite dai datori di lavoro con modalità accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/SG             

Post simili